1. L'Automobile club d'Italia (ACI) è trasformato in Agenzia per la mobilità responsabile e per il turismo automobilistico, di seguito denominata «Agenzia», e, quale ente associativo con personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza dell'autorità politica competente in materia di turismo, mantenendo la denominazione di «ACI».
2. L'Agenzia è preposta alla rappresentanza, alla tutela ed alla promozione degli interessi generali dell'automobilismo e del turismo automobilistico italiano anche presso gli organismi internazionali dell'Alleanza internazionale del turismo - Federazione internazionale dell'automobile (AIT-FIA).
1. Nell'ambito del riassetto di cui all'articolo 1, l'Agenzia svolge le seguenti funzioni:
a) promozione e diffusione del turismo automobilistico interno e internazionale;
b) promozione e diffusione della cultura dell'educazione e della sicurezza stradali, con particolare riguardo alla preparazione dei giovani conducenti;
c) promozione e coordinamento di iniziative e di interventi nei diversi settori
d) studio, ricerca scientifica e documentazione sui temi automobilistici, turistici e della mobilità e collaborazione alla soluzione dei relativi problemi con le competenti autorità centrali e locali.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, l'Agenzia, attraverso la propria organizzazione diretta e indiretta, espleta in particolare le proprie attività nelle seguenti materie:
a) assistenza tecnica, stradale, turistica, economica, legale, tributaria e assicurativa a favore degli automobilisti italiani e stranieri;
b) servizi a carattere amministrativo e fiscale connessi alla proprietà e all'uso degli autoveicoli nonché in materia di turismo automobilistico;
c) sicurezza ed educazione stradali, corsi di guida sicura, infomobilità nazionale e locale;
d) studio ed elaborazioni tecnico-statistiche sui fenomeni della mobilità e del turismo;
e) eventuali ulteriori compiti e servizi che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, possono essere ad essa delegati o affidati, anche su base convenzionale e dietro corrispettivo, dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, nonché da soggetti privati.
1. L'autorità vigilante si avvale dell'Agenzia per i seguenti ambiti di attività:
a) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo automobilistico;
b) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e di rilevazioni statistici ed economici riguardanti il settore turistico, nonché definizione di iniziative finalizzate a incrementare la competitività del sistema stesso, con specifico riguardo al turismo automobilistico nazionale e internazionale;
c) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute ed età avanzata.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia, in particolare, attraverso la propria organizzazione centrale e periferica:
a) collabora alla raccolta di informazioni e di notizie riguardanti l'ambito turistico e la relativa offerta e alimenta il sito internet «www.italia.it»;
b) svolge attività di supporto specialistico e di assistenza alle competenti autorità locali per la definizione, la realizzazione e lo sviluppo dei distretti e dei sistemi turistici locali, favorendo le necessarie integrazioni di competenze e di attività e attivando adeguate forme di promozione e di valorizzazione degli stessi sul territorio;
c) svolge attività di osservatorio permanente sull'andamento e sulla qualità del turismo motorizzato e sui relativi flussi in entrata e in uscita dal Paese;
d) attiva sul territorio nazionale centri avanzati di informazione, di promozione e di assistenza ai turisti motorizzati italiani e stranieri, con l'obiettivo di favorire la conoscenza organica e integrata del «Sistema Italia» nelle sue diverse componenti e potenzialità;
e) realizza e promuove specifici pacchetti di informazione e di assistenza intesi a valorizzare la conoscenza di località minori e a incrementare i relativi flussi turistici;
f) cura la realizzazione e la gestione di una centrale di primo ascolto e di
g) svolge funzioni di camera di conciliazione per le controversie e il contenzioso relativi ai servizi ed all'offerta turistici attraverso appositi organismi di conciliazione istituiti presso gli uffici provinciali dell'Agenzia.
3. Le priorità di intervento, i livelli di qualità dei servizi e le modalità operative per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo sono definiti con apposito contratto di servizio tra l'autorità vigilante e l'Agenzia.
1. Nell'ambito delle funzioni in tema di mobilità responsabile di cui all'articolo 2, l'Agenzia, ferme restando le competenze del Ministero dei trasporti:
a) svolge attività di monitoraggio dello stato della rete stradale nazionale e locale, del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza delle infrastrutture e della segnaletica stradale, individua e monitora i «punti critici» della circolazione viaria e costituisce un'apposita banca dati sui fenomeni rilevati, con compiti di studio, di pianificazione e di proposta per la definizione di interventi migliorativi della sicurezza, nonché di segnalazione alle amministrazioni e agli enti competenti;
b) svolge attività di rilevazione, studio ed elaborazione statistica sul fenomeno dell'incidentalità stradale per conto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell'ambito del sistema statistico nazionale;
c) definisce, secondo le direttive internazionali e nazionali, gli standard di
d) promuove, organizza e realizza corsi di guida in sicurezza destinati a conducenti e ad operatori in servizio presso le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche;
e) gestisce un apposito albo dei responsabili della mobilità aziendale, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, e attende all'attività di formazione e di definizione delle metodologie didattiche e di costruzione dei piani di spostamento da e verso i luoghi di lavoro;
f) eroga speciali provvidenze e servizi di assistenza e di informazione ai cittadini diversamente abili, in particolari condizioni di salute e di età avanzata, volti a favorire le condizioni per il più ampio e agevole accesso degli stessi ai servizi amministrativi e tecnici legati all'uso dei veicoli nonché ad adeguati strumenti di mobilità in sede urbana ed extraurbana;
g) gestisce servizi di informazione, di soccorso ed di assistenza tecnica in collaborazione e a supporto dell'azione istituzionale della protezione civile nazionale;
h) promuove lo sviluppo e la diffusione di progetti nazionali e locali nonché di sistemi avanzati di infomobilità e di controllo dei flussi veicolari e turistici, anche nell'ambito della partecipazione alle attività del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 566, e predispone le relative soluzioni attuative a beneficio delle amministrazioni e degli enti interessati;
i) svolge funzioni di camera di conciliazione per le controversie relative a contravvenzioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e al risarcimento dei danni conseguenti gli incidenti stradali, nel limite di valore stabilito dall'articolo 7, secondo comma del codice di procedura civile, al fine di realizzare un sistema di deflazione del contenzioso in materia.
1. In conformità alle funzioni e ai compiti istituzionali di cui all'articolo 2, sono attribuiti all'Agenzia, che vi provvede con la propria organizzazione diretta e con il proprio sistema informativo, le attività e gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di immatricolazione, annotazione e registrazione della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nonché di portabilità della targa.
2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito presso l'Agenzia un registro basato su criteri di certezza e di garanzia legale delle situazioni giuridico-patrimoniali e fiscali concernenti i veicoli, nonché sull'immediatezza delle relative registrazioni e dei servizi erogati all'utenza. Le risultanze del registro alimentano in tempo reale l'archivio nazionale dei veicoli previsto dagli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Per il conseguimento degli obiettivi in materia di semplificazione delle procedure, di liberalizzazione dei servizi e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, l'Agenzia è tenuta ad apportare al sistema, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, interventi atti a garantire:
a) la previsione di un unico procedimento di registrazione del veicolo attivato
b) la massima diffusione dei punti di accesso al servizio sul territorio nazionale sulla base di collegamenti telematici da attivare con soggetti pubblici e con gli operatori professionali che intervengono, a vario titolo, in adempimenti e in attività connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi automobilistici;
c) la possibilità, per i cittadini e per 1e imprese, di definire direttamente le pratiche di registrazione di proprio interesse mediante la rete internet, senza necessità di accesso fisico al punto di servizio;
d) la digitalizzazione delle procedure e la smaterializzazione della documentazione a supporto dell'attività di registrazione, in conformità ai princìpi e alle disposizioni contenuti nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) l'introduzione di una «piccola carta» del veicolo dotata di microchip e contenente i dati giuridici, fiscali e tecnici del veicolo, con possibilità di acquisizione delle informazioni relative alle revisioni e ai controlli dei gas di scarico effettuati, alla posizione assicurativa e ai sinistri in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto;
f) la costituzione di un centro di servizi a disposizione delle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la fornitura di dati, di elaborazioni e di servizi a fini fiscali, ambientali, di mobilità, di sicurezza e di ordine pubblico.
4. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'Agenzia con organizzazione diretta, distinta da quella degli Automobile club e con bilancio separato rispetto al bilancio generale della medesima Agenzia. Gli eventuali residui della gestione sono destinati alla realizzazione di iniziative di miglioramento e di sviluppo
1. L'Agenzia costituisce federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla FIA e federata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. La gestione dell'attività sportiva automobilistica è affidata in via permanente a un apposito organo dell'Agenzia, costituito con il concorso degli Automobile club e dotato di piena autonomia regolamentare, tecnica, finanziaria e gestionale. Esso è retto da apposito statuto interno, conforme ai princìpi e alle disposizioni stabiliti dall'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, e opera nel rispetto dei princìpi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIA e del CONI.
3. La carica di presidente dell'organo preposto alla gestione dell'attività sportiva automobilistica di cui al comma 2 è incompatibile con qualsiasi altra carica detenuta nel settore dello sport automobilistico italiano, e con qualsiasi incarico nell'ambito dell'Agenzia e degli Automobile
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato il nuovo statuto dell'Agenzia che si conforma alle disposizioni della presente legge e ai seguenti princìpi generali:
a) attribuzione dei poteri di programmazione, di indirizzo e di controllo a un organo assembleare, l'assemblea nazionale, e dei poteri di indirizzo amministrativo generale nonché di esecuzione delle deliberazioni della stessa assemblea nazionale a un organo collegiale, il consiglio di amministrazione;
b) previsione, per l'assemblea nazionale, di un numero massimo di cinquanta componenti, con la partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche centrali e locali e di altri enti e organismi esponenziali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e di un numero massimo di rappresentanti degli Automobile club non superiore a trenta, da eleggere su base regionale, garantendo almeno un rappresentante per ciascuna regione e prevedendo meccanismi
c) previsione per il consiglio di amministrazione di un numero massimo di undici componenti, con la partecipazione di almeno tre rappresentanti di amministrazioni centrali e locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
d) attribuzione dei poteri di rappresentanza legale dell'Agenzia al presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti nell'ambito di una terna di candidati designati mediante elezione dall'assemblea nazionale;
e) disciplina del regime dell'incompatibilità delle cariche tra i componenti degli organi dell'Agenzia e delle società, enti, associazioni e altri organismi e istituzioni cui la stessa Agenzia partecipa; previsione di un limite massimo di due mandati quadriennali per le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione; previsione di un'analoga disciplina e dello stesso limite massimo di mandati per i presidenti e per i consigli direttivi degli Automobile club;
f) previsione di una gestione separata e con bilancio distinto da quello generale dell'Agenzia delle attività associative della stessa Agenzia e affidamento delle competenze in materia di servizi e di prestazioni ai soci e di aliquote sociali a un'assemblea dei presidenti degli Automobile club, salve successive ratifica e approvazione, ai fini dell'esecutività, delle relative determinazioni da parte dei competenti organi dell'Agenzia;
g) rinvio al regolamento di organizzazione da adottare ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la disciplina di dettaglio delle attribuzioni e delle competenze gestionali, di indirizzo strategico e di controllo all'interno dell'organizzazione dell'Agenzia;
h) definizione dei compiti e della ripartizione delle attribuzioni, relativamente
i) disciplina dei rapporti tra l'Agenzia e gli Automobile club e definizione delle relative prerogative di coordinamento e di indirizzo generale in capo all'Agenzia medesima; attribuzione agli organi dell'Agenzia di poteri inerenti all'approvazione dei bilanci e dei regolamenti generali degli Automobile club, all'adozione di misure e interventi di razionalizzazione dell'organizzazione e della gestione degli stessi, anche quale condizione per il mantenimento del vincolo federativo, nonché, in casi di particolare gravità da prevedere nello statuto, di provvedimenti di commissariamento degli stessi Automobile club e di esclusione dei medesimi dalla federazione;
l) affidamento del controllo generale dell'amministrazione dell'Agenzia a un collegio dei revisori dei conti composto da cinque membri effettivi e da due membri supplenti in possesso di specifiche professionalità, di cui un membro effettivo e un membro supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; affidamento del controllo generale dell'amministrazione degli Automobile club a un collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un membro supplente, in possesso di specifiche professionalità, di cui un membro effettivo e un membro supplente nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; previsione della durata dei relativi mandati in quattro anni, con possibilità di riconferma dei componenti;
m) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'Agenzia e dei poteri del commissario straordinario, nominato
2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.